Benefici fiscali
La disciplina tributaria vigente in Italia prevede che i contribuenti fiscalmente residenti nel territorio italiano possano godere di alcuni benefici fiscali (nella forma di deduzioni dall’imponibile lordo o di detrazioni dall’imposta lorda) a fronte dell’effettuazione di erogazioni liberali alle ONLUS. Qui di seguito vengono analizzati tali benefici, distinguendo a seconda delle caratteristiche soggettive del donante.
Persone fisiche agenti al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa:
- detraibilità annua dall'imposta lorda in misura pari al 26% di quanto erogato, per un importo massimo di € 30.000 (detrazione max € 7.800), come previsto dall’art. 15, comma 1.1 del D.P.R. n. 917/86 (TUIR);
- detraibilità annua dall'imposta lorda in misura pari al 30% di quanto erogato, per un importo massimo di € 30.000 (detrazione max € 9.000), come previsto dall’art. 83, comma 1 del d.lgs. n. 117/2017 (CTS);
- deducibilità dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato come previsto dall’art. 83, comma 2 del d.lgs. n. 117/2017 (CTS).
I benefici in parola:
- sono ottenibili solo se il soggetto erogatore ha utilizzato mezzi di pagamento tracciabili (quali, ad esempio, bonifici, carte di credito e debito, anche prepagate, assegni bancari e circolari o tramite ufficio postale);
- sono fra loro alternativi;
- non sono fruibili se il soggetto erogatore fruisce già della deduzione prevista dall’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR a fronte di erogazioni a ONG a favore di iniziative rivolte a paesi in via di sviluppo;
- non sono fruibili se il soggetto erogatore fruisce già della detrazione prevista dall’art. 83, comma 1 del d.lgs. n. 117/2017 (CTS) a favore di Organizzazioni di Volontariato.
Persone giuridiche e Imprese in generale (comprese le persone fisiche agenti nell’esercizio di attività d’impresa):
- deducibilità per un importo non superiore a 30.000 € o, se eccedente, il 2% del reddito d’impresa dichiarato, come previsto dall’art. 100, c. 2, lettera h), del TUIR;
- deducibilità nel limite del 10% del reddito dichiarato come previsto dall’art. 83, comma 2 del d.lgs. n. 117/2017 (CTS)
Le due tipologie di agevolazioni qui sopra riportate sono da considerarsi alternative tra loro.